Ancora oggi il confine che delimita queste due fattispecie giuridiche appare nebuloso, stante la costante commistione che le unisce per finalizzare e realizzare vicende giuridiche complesse di cui l'uno costituisce il presupposto e l'elemento qualificante per giungere all'altro. L’inquadramento dottrinario corretto marca nettamente la distinzione tra i due istituti, pur evidenziandone la contiguità concettuale che li lega. Possono esistere vincoli di destinazione che non creano necessariamente patrimoni autonomi o separati poiché, nell'ambito di un unico patrimonio, si destinano determinati beni (rectius i diritti su determinati beni) a funzioni e scopi particolari, giuridicamente rilevanti, protetti o espressamente normati:
Possono esistere patrimoni autonomi/separati che prescindono da un vincolo di destinazione contrattuale e nascenti per disposizione di legge o per volontà delle parti:
Infine, esistono patrimoni separati che possono nascere — e nascono — soltanto se sussiste un vincolo di destinazione, che realizza uno scopo “meritevole” di tutela giuridica e, quindi, rilevante per il nostro ordinamento:
Il legame che si costituisce tra il distinto centro di interesse e i beni destinati al soddisfacimento dell'interesse del quale il centro è portatore, ha l'effetto di “spersonalizzare” i beni “destinati” rispetto all'autore della destinazione e di legarli funzionalmente al centro identificato dal destinante. Soltanto in questo caso si potrà parlare di “patrimoni autonomi destinati”, in quanto il collegamento funzionale di destinazione è elemento propedeutico e fondamentale alla creazione di un patrimonio separato, che vive giuridicamente di “vita propria”, fuori dal perimetro degli interessi e delle vicende giuridiche dell’autore della destinazione.