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Protezione del proprio Patrimonio senza frodare i Creditori

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Protezione del proprio Patrimonio senza frodare i Creditori

In Italia esiste la possibilità di proteggere il patrimonio personale da aggressioni di terzi a condizione che le condotte dell’imprenditore non siano volte a ledere gli interessi dei propri creditori.

Gli strumenti a difesa dei creditori sono tanti; tra i principali:

  • articolo 2470 del codice civile che in estrema sintesi dice che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
  • articolo 2901 del codice civile che in sostanza consente, a determinate condizioni, di dichiarare inefficaci gli atti dispositivi lesivi alle pretese creditorie;
  • articolo 641 del codice penale dice che è reato di insolvenza fraudolenta quando si si assume un obbligazione con il fine di non adempierla;
  • articolo 640 del codice penale dice che è reato la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;
  • articolo 388 del codice penale infine punisce chiunque compia atti simulati o fraudolenti sui propri beni per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Ricordiamo che nei Paesi common law gli strumenti di protezione del patrimonio sono tradizionalmente nella branca del diritto. Al contrario, in Italia, anche se esistono degli strumenti giuridici per raggiungere lo scopo di proteggere il proprio patrimonio da aggressione, è sempre bene approfondire le ragioni per le quali scegliere specifici strumenti onde evitare che il giudice li renda inefficaci.

Quindi, rispettando la legge italiana ed i diritti dei creditori, è possibile, anzi tempo, attuare quella che gli Inglesi chiamano Asset Protection (protezione del patrimonio) evitando manovre in frode ai creditori stessi. Tuttavia l’articolo 2470 del codice civile pone delle limitazioni a tale applicabilità poiché la legge prevede casi particolari:

  • impignorabilità degli strumenti da lavoro;
  • impignorabilità degli alimenti;
  • impignorabilità beni demaniali;
  • limitazione responsabilità all’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario;
  • fondo patrimoniale, articolo 170 del codice civile;
  • vincoli di destinazione, articolo 2645 ter del codice civile;
  • patrimoni destinati ad uno specifico affare, articolo 2447 bis del codice civile;
  • fondi speciali di previdenza e assistenza, articolo 2117 del codice civile.

L’unico strumento che, dopo la sua realizzazione, rimane fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 2470 del codice civile, pur rispettando la legge interna e restando esente da manovre in frode ai creditori, è il trust.

Nel trust il conferimento dei beni nel suo fondo è separato ed autonomo con un’amministrazione terza parte (il trustee), che adempie ai suoi obblighi secondo quanto indicato nell’atto istitutivo di trust. Nel trust non si viene ad integrare una limitazione di responsabilità come nei precedenti strumenti descritti; al contrario nei trust vi è una segregazione del patrimonio conferito che viene legittimata grazie alla ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja del 1985, la quale consente al cittadino italiano di istituire liberamente trust interni pur in assenza di una legge regolatrice del diritto italiano.

È bene chiarire che la segregazione del fondo in trust non è una segregazione che nasce da un vincolo di destinazione, in quanto il vincolo nel trust risiede nelle attività che il trustee svolge subordinatamente all’atto istitutivo di trust. L’obbligazione è insita nell’accettazione dell’incarico del trustee, ed è da qui che nasce la segregazione patrimoniale.

Si può confermare, quindi, che anche in Italia è possibile proteggere il proprio patrimonio rispettando la legge italiana ed evitando di ledere i diritti dei creditori.

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