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Res Non Dom: flat tax di Euro 100.000 sui Redditi prodotti all’Estero

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Res Non Dom: flat tax di Euro 100.000 sui Redditi prodotti all’Estero

Dopo aver approfondito nei precedenti articoli i regimi degli Impatriati e dei Docenti e Ricercatori, analizziamo oggi un’altra agevolazione fiscale prevista dal nostro ordinamento tributario: il Regime dei Neo Domiciliati (cd. Res Non Dom).

L’art. 24-bis del TUIR prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero per le persone fisiche (ed, eventualmente, per i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove degli ultimi dieci periodi d’imposta.

Il regime in esamina prevede la possibilità di assoggettare a tassazione tutti i redditi prodotti all’estero mediante il pagamento di una flat tax pari, indipendentemente dall’ammontare degli stessi, ad Euro 100.000 per periodo d’imposta. Tale regime può essere esteso, su richiesta, anche ad uno o più familiari; in tal caso, l’ammontare della flat tax è pari ad Euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta.

Dal punto di vista oggettivo, rientrano nell’ambito dei redditi agevolabili:

  • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
  • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (tranne quelle relative a partecipazioni al capitale pari o superiore al 25% se realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.

In termini generali, la flat tax copre tutti i redditi esteri ovunque prodotti; è possibile tuttavia escludere uno o più Stati (cd. cherry picking). In tal caso, i redditi ivi prodotti saranno assoggettati a tassazione secondo le modalità ordinarie previste per la tipologia di reddito (sarà pertanto riconosciuto l’eventuale credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sui medesimi redditi).

Quanto alla durata, il regime in oggetto produce i suoi effetti per quindici anni, salvo revoca o decadenza.

Si sottolinea da ultimo che è prevista la possibilità, precedentemente al trasferimento di residenza in Italia, di attivare una procedura di contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle Entrate (cd. procedura di ruling) volta alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al Regime dei Neo Domiciliati.

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