Il pagamento di un debito del de cuius da parte di un chiamato all’eredità non costituisce accettazione tacita dell’eredità stessa in quanto viene semplicemente posta in essere un’azione che soltanto un potenziale erede può svolgere.
Il pagamento del debito del defunto non costituisce accettazione tacita dell’eredità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata in data 30 settembre 2020n.20878, si è pronunciata sul tema dell’accettazione tacita dell’eredità; nel caso di specie, la Corte si è pronunciata a favore del ricorrente, al quale era stato imputato il pagamento di ben 70 verbali per violazioni connesse al codice della strada commesse dalla mamma, proprietaria del veicolo, oramai defunta.
La pretesa di accettazione dell’eredità nasceva dall’aver pagato, con soldi propri, una sanzione relativa ad uno dei verbali addebitati alla madre, in data successiva al decesso della stessa e antecedente alla rinuncia dell’eredità.
Per la Corte di Cassazione il pagamento della sanzione nel periodo interconnesso tra il decesso e la rinuncia non è qualificabile come accettazione tacita.
Il pagamento della sanzione pecuniaria relativa al verbale, inoltre, non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità essendo ammesso, nel nostro ordinamento giuridico, l’adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c. (Tizio ha un debito nei confronti di Caio, interviene Sempronio che paga il debito nei confronti di Caio).
Una sentenza che finalmente chiarisce meglio quando vi è accettazione di eredità oppure no, anche attraverso semplici adempimenti.
Ribadiamo che rivolgersi ad un professionista preparato nella specifica materia resta sempre un ottimo consiglio.