La surrogazione è l’istituto che dà vita ad una sostituzione o subingresso di una persona in luogo di un’altra in un determinato contratto, così come disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dagli artt. 1201-1205 del c.c.
Detto in parole semplici, se Tizio è creditore di Caio, nel momento in cui la sorella di Caio (Sempronia) paga Tizio per il debito di Caio, ella si surroga nella posizione contrattuale e diritti di Tizio; in pratica Caio avrà ora un debito nei confronti della propria sorella Sempronia.
Il codice civile prevede tre diverse ipotesi di surrogazione:
In tale caso il debitore prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di estinguere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti che spettano al creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo (art. 1202 c.c.).
Si verifica quando lo stesso creditore, ricevuto il pagamento da parte di un terzo, con una dichiarazione espressa e contestuale al pagamento lo surroga nei propri diritti (art. 1201 c.c.).
Ritrova la sua fonte nella legge ed è prevista in alcuni casi tassativamente espressi (art. 1203 c.c.); ad esempio l’acquirente di un immobile che, sino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; ancora ad esempio, l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario che paga, con il proprio denaro, i debiti ereditari.
La cessione del credito (art.1260 c.c.) e la surrogazione rappresentano entrambe ipotesi di successione nel credito.
La surrogazione, a differenza della cessione del credito, presuppone il pagamento del creditore.
La cessione del credito, a differenza della surrogazione, presuppone il trasferimento del credito e non il contestuale pagamento.
Con la cessione del credito, il creditore, a titolo oneroso o gratuito, trasferisce il credito ad altra persona, con effetti verso il debitore.
La persona del creditore, a differenza del debitore, è considerata fungibile e pertanto non occorre il consenso del debitore per la sostituzione.
La cessione del credito è un contratto bilaterale a causa variabile con effetti reali per cui è applicabile l’art. 1376 c.c.; inoltre può essere a titolo oneroso o gratuito, compatibile quindi con qualsiasi schema causale traslativo.
Sono cedibili i crediti nascenti da promessa unilaterale, da controprestazione ancora non eseguita, da obbligazione naturale e da crediti incerti (contestati, sotto condizione, futuri).
Con il credito vengono trasferiti gli accessori, i privilegi, le garanzie (per l’ipoteca è necessario l’annotamento, cioè l’atto che rende pubblico il trasferimento dell’ipoteca da un soggetto ad un altro) e tutte le eccezioni opponibili dal debitore.
Inoltre si trasferiscono anche le azioni giudiziarie relative alla conservazione e realizzazione del credito, ma non quelle che riguardano la fonte (per legge o per volontà delle parti) poiché decade l’interesse ad agire.