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Il bonifico effettuato da un non residente non sconta imposta sulla donazione

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Il bonifico effettuato da un non residente non sconta imposta sulla donazione

La Cassazione, con la sentenza n. 7428 del 17/03/2021, e la Suprema Corte, con la sentenza n. 8175 del 24/03/2021, stabiliscono entrambe che il bonifico di una somma di denaro in giacenza presso una banca non italiana da parte di un cittadino non residente in Italia al proprio compagno/a residente in Italia, non fa scattare l’imposta di donazione nel nostro Paese per mancanza del presupposto di territorialità.

Sia la Suprema Corte che la Cassazione, quindi, sono intervenute in merito alla tassazione delle cosiddette liberalità “indirette” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate aveva preteso di assoggettare il bonifico bancario ad un’aliquota dell’8%.

La Suprema Corte ha risposto all’interpello n. 310/2019 dell’Agenzia delle Entrate dichiarando che l’imposta di donazione è applicabile alle donazioni poste in essere da un soggetto non residente soltanto se essa è riconducibile a beni esistenti in territorio italiano.

Nel caso della Cassazione, la stessa ha sottolineato che “le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta purché aventi ad oggetto beni esistenti in Italia”.

Purtroppo questa ultima tesi della Cassazione ha preso le distanze dal principio di diritto sancito dalla Corte a Sezione Unite con la sentenza n. 18275 del 27 luglio 2017, che ha chiarito che il trasferimento viene qualificato come una donazione diretta solo nel caso in cui vi sia il requisito della forma, e quindi nulla se di modico valore e non una liberalità indiretta.

Tali pronunce, spesso contrastanti, ci obbligano a pianificare con attenzione i trasferimenti ai propri cari onde evitare successivi accertamenti dell’amministrazione finanziaria.

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