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Testamento olografo in tutte le sue sfaccettature

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Testamento olografo in tutte le sue sfaccettature

Fare testamento è un atto di lungimiranza verso i propri cari e, in caso di loro assenza, di destinazione mirata dei propri beni, al fine di evitare equivoci circa le proprie ultime volontà. Il testamento è il documento con il quale si dispone del destino dei propri beni una volta deceduti, anche scrivendolo di proprio pugno, rispettando pochi semplici requisiti.
Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni. Il testamento olografo deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza dover rispettare particolari schemi.

Testamento olografo: la fonte civilistica

L’articolo 602 del Codice Civile costituisce la principale fonte e disciplina del testamento olografo e recita quanto segue:

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

Il testamento olografo è l’unico testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del Notaio.
Deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore.
Il testamento olografo può essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo.

Testamento olografo: quali sono i requisiti formali

Il Testamento olografo deve essere redatto rispettando i seguenti requisiti formali.

Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal solo testatore. Il primo requisito necessario per parlare di testamento olografo è l’olografia, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all’articolo 606 del Codice Civile.

Qualora la volontà del testatore fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile da alterare. Pertanto, è bene che la volontà testamentaria sia espressa “di pugno” dal testatore.
La giurisprudenza ritiene che il requisito di olografia sia assolto anche nel caso in cui il testamento venga scritto in stampatello. In ogni caso, è prudenziale redigere il testamento olografo in modo chiaro e leggibile.

Per quanto concerne la sottoscrizione, il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. Nel caso in cui il testamento sia costituito da più pagine, è necessario che il testatore sottoscriva ogni pagina del documento. La mancanza della firma dell’atto comporta la nullità dello stesso. Gli Ermellini ritengono valida anche la sottoscrizione con il solo pseudonimo, ma è evidente che sia prudente sottoscrivere l’atto con il proprio nome e cognome in modo tale da rendere determinabile l’identità del testatore.

Per quanto concerne la datazione, il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno. Si ricorda che la data deve essere comprensiva di giorno, mese ed anno. Inoltre, la data può essere apposta tanto all’inizio quanto alla fine del testamento (cfr. Sent. Cassazione n. 18644 del 3 settembre 2014).

Eventuali codicilli devono rispettare i requisiti formali sopra riportati e devono essere redatti interamente di pugno dal testatore.

Testamento olografo: la figura dell’erede e del legatario

Il testatore che redige un testamento olografo deve avere ben chiara la differenza che intercorre tra erede e legatario.

È erede colui che subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso. L’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi e risponde dei debiti ereditari. L’apertura di una successione determina necessariamente che gli eredi subentrino nelle posizioni del testatore. Ciò accade anche in difetto di parenti entro il sesto grado: l’articolo 586 del Codice Civile sancisce come “in mancanza di altri successibili l’eredità sarà devoluta allo Stato”.

È legatario colui che acquista diritti patrimoniali specifici: non è titolare di una quota del patrimonio ereditario, ma soltanto di uno o più beni.

Testamento Olografo: il deposito

Il testatore che redige un testamento olografo può conservare l’atto a propria cura oppure è possibile affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia o depositarlo presso un Notaio. In quest’ultimo caso è necessario che ne venga perfezionata la pubblicazione.

Testamento Olografo: esempio pratico

Ecco un esempio minimale di testamento olografo:

Milano, 19 maggio 2022

Io sottoscritto Mario Rossi dispongo delle mie sostanze, per il tempo in cui avrò cessato di vivere, con il presente testamento olografo. Istituisco miei eredi universali Tizio e Caio, miei figli, in quote uguali. Lego alla mia domestica Maria il mio orologio Rolex e i miei bracciali in oro. Al mio amico Sempronio lego la somma di 40.000 euro da prendersi dal mio patrimonio.

(sottoscritto da Mario Rossi)

Come si può notare, sono sufficienti poche righe, scritte di proprio pugno, datate e firmate, per esprimere le ultime volontà valide a termini di legge.

 

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