Ci sono diversi elementi che differenziano l'azione ex art. 2929 bis dall'azione revocatoria ex art. 2091:
l'azione ex art. 2929 bis si applica solo agli atti a titolo gratuito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita anche per atti a titolo oneroso;
l'azione ex art. 2929 bis protegge il creditore solo per gli atti successivi al sorgere del credito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita, a certe condizioni, anche per gli atti compiuti anteriormente;
l'azione ex art. 2929 bis si applica solo agli atti che riguardano beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, mentre non è chiaro se possa estendersi anche a beni diversi che siano suscettibili di forme di pubblicità idonee a far risultare la presenza di vincoli di indisponibilità;
l'azione ex art. 2929 bis richiede il titolo esecutivo e deve essere interpretata in modo stretto, mentre per l'azione revocatoria non è previsto il titolo esecutivo;
l'azione ex art. 2929 bis deve essere proposta entro un anno e il pignoramento deve essere trascritto entro tale termine, mentre l'azione revocatoria è soggetta a prescrizione di cinque anni;
il creditore può agire ex art. 2929 bis anche senza aver ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, e può farlo anche se è un "creditore anteriore" che interviene nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole;
l'onere della prova della mancanza di pregiudizio per l'azione ex art. 2929 bis può essere fornita dal debitore, dal terzo assoggettato all'espropriazione o da terzi interessati alla conservazione del vincolo, in sede di opposizione all'esecuzione.
Per concludere non è chiaro se l'espressione "beni mobili iscritti in pubblici registri" possa estendersi anche agli atti che riguardano quote di partecipazione in s.r.l..
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