
La legge Finanziaria 2007 ha modificato le regole fiscali relative ai trust. I trust possono essere classificati come "trasparenti" o "opachi" a seconda dei criteri specifici. Per quanto riguarda la tassazione diretta dei redditi derivanti dai trust, i redditi imputati ai beneficiari dei trust sono considerati redditi di capitale, anche se non residenti. Inoltre, i redditi corrisposti ai residenti italiani dai trust stabiliti in territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a tassazione. La Circolare n. 34/E del 2022 ha chiarito che se un trust opaco è stabilito in un territorio con una tassazione inferiore alla metà di quella italiana, le attribuzioni sono soggette a tassazione diretta per il beneficiario, anche se non individuato.
Nel caso preso in esame dall'Amministrazione fiscale con la risposta a interpello n. 309 del 28 aprile 2023, l'istante ha fornito ulteriori dettagli sul trust in questione. Ha specificato che il trust svolge esclusivamente attività di natura finanziaria e che, secondo le norme fiscali americane, viene classificato come un "complex-trust". Negli Stati Uniti, questo tipo di trust è soggetto a una tassazione autonoma che prevede un'aliquota del 37% sui redditi da interessi e dividendi, qualora il reddito imponibile superi i 12.500 dollari, e un'aliquota del 23,8% sui profitti derivanti dalla vendita di beni (capital gains).
L'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione le disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust e ha confermato l'interpretazione fornita dal soggetto istante, riconoscendo che si tratta di un trust opaco. Inoltre, ha introdotto un aspetto innovativo nel caso specifico: per i trust che generano esclusivamente redditi di natura finanziaria e che non sono considerati attività commerciali, è necessario confrontare il livello nominale di tassazione nel paese in cui il trust è stabilito con il corrispondente livello di tassazione.
Pertanto, si osserva che le disposizioni menzionate in precedenza si riferiscono espressamente ai trust opachi considerati a fiscalità privilegiata, ma tale situazione non si applica nel caso specifico.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta al soggetto istante fornire tutti gli elementi necessari per individuare e determinare il livello di tassazione al quale il trust estero è soggetto, al fine di determinarne la natura di tassazione privilegiata o meno nel paese estero.
Rivolgersi a un esperto fiscalista di truts diventa sempre più necessario per non incorrere in errori.
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Aggiornamento del 1° settembre 2026: con la risposta a interpello n. 165 del 31 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul confine fra trust esteri opachi e trasparenti, precisando che la presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, quella che tassa per intero l'attribuzione quando non si riesce a distinguere il reddito dal patrimonio, è scritta per i trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non opera quando il beneficiario residente è individuato nell'atto istitutivo e il trustee non ha alcuna discrezionalità. In quel caso il reddito del trust trasparente estero è imputato per trasparenza al beneficiario ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, si qualifica come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), e va determinato secondo le regole fiscali dello Stato in cui il trust è stabilito, come già chiarito dalla circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: un tassello che completa, sul versante trasparente, il quadro che ho già tracciato parlando di soggettività fiscale del Trust e di interposizione fittizia.
