La legge Finanziaria 2007 ha modificato le regole fiscali relative ai trust. I trust possono essere classificati come "trasparenti" o "opachi" a seconda dei criteri specifici. Per quanto riguarda la tassazione diretta dei redditi derivanti dai trust, i redditi imputati ai beneficiari dei trust sono considerati redditi di capitale, anche se non residenti. Inoltre, i redditi corrisposti ai residenti italiani dai trust stabiliti in territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a tassazione. La Circolare n. 34/E del 2022 ha chiarito che se un trust opaco è stabilito in un territorio con una tassazione inferiore alla metà di quella italiana, le attribuzioni sono soggette a tassazione diretta per il beneficiario, anche se non individuato.
Nel caso preso in esame dall'Amministrazione fiscale, l'istante ha fornito ulteriori dettagli sul trust in questione. Ha specificato che il trust svolge esclusivamente attività di natura finanziaria e che, secondo le norme fiscali americane, viene classificato come un "complex-trust". Negli Stati Uniti, questo tipo di trust è soggetto a una tassazione autonoma che prevede un'aliquota del 37% sui redditi da interessi e dividendi, qualora il reddito imponibile superi i 12.500 dollari, e un'aliquota del 23,8% sui profitti derivanti dalla vendita di beni (capital gains).
L'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione le disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust e ha confermato l'interpretazione fornita dal soggetto istante, riconoscendo che si tratta di un trust opaco. Inoltre, ha introdotto un aspetto innovativo nel caso specifico: per i trust che generano esclusivamente redditi di natura finanziaria e che non sono considerati attività commerciali, è necessario confrontare il livello nominale di tassazione nel paese in cui il trust è stabilito con il corrispondente livello di tassazione.
Pertanto, si osserva che le disposizioni menzionate in precedenza si riferiscono espressamente ai trust opachi considerati a fiscalità privilegiata, ma tale situazione non si applica nel caso specifico.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta al soggetto istante fornire tutti gli elementi necessari per individuare e determinare il livello di tassazione al quale il trust estero è soggetto, al fine di determinarne la natura di tassazione privilegiata o meno nel paese estero.
Rivolgersi ad un esperto fiscalista di truts diventa sempre èiù necessario per non incorrere ad errori.
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