L'Erede insoddisfatto, l'Azione di Riduzione e il Creditore dell'Erede

L'Erede insoddisfatto, l'Azione di Riduzione e il Creditore dell'Erede

L’Azione di Riduzione (art. 553 e ss c.c.) è un’azione che il legislatore concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (detta quota disponibile).
L'azione di riduzione ha carattere personale, rivolgendosi contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari, rendendo inefficaci, nei confronti degli attori, le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla quota di legittima di questi.

Nella lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:

  • prima le quote legalinel caso in cui non vi sia un testamento;
  • poi le disposizioni testamentarie, senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie;
  • e per concludere le donazioni, a cominciare dalla più recente.

I presupposti dell’azione di riduzione sono:

  1. la dimostrazione della qualità di legittimario (coniuge, figli, discendenti);
  2. la lesività della disposizione testamentaria o della donazione nei confronti della quota che la legge riserva espressamente, e talvolta anche contro la volontà del de cuius, al legittimario.

Ciò premesso diviene utile per l’esamina della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul quesito in oggetto.
Orbene, i creditori del legittimario pretermesso possono surrogarsi al proprio debitore rimasto inerte, esercitando l’azione di riduzione a questi spettante.

Il fruttuoso esercizio dell’azione non comporta l’acquisto della qualifica di erede da parte del legittimario, né tanto meno da parte del creditore, ma consente a quest’ultimo di soddisfare le proprie ragioni rendendo inefficaci le disposizioni lesive della quota di riserva, pregiudizievoli anche per il terzo.

Questo è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n.16623 del 20 giugno 2019 opera un delicato bilanciamento tra la libertà del debitore-delato di autodeterminarsi e l’interesse dei suoi creditori a non veder vanificare le proprie ragioni.

Per le suddette motivazioni è auspicabile che il potenziale erede si rivolga ad un consulente patrimoniale per farsi aiutare a proteggere la propria eredità molto prima che l'evento inatteso trasformi la propria posizione in erede effettivo.

Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato su questo blog?
Prima di contattami per ottenere un preventivo di intervento specifico per il tuo caso, ti invito a leggere le opinioni dei miei clienti.
Condividi
Piero Di Bello
Scritto da
Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.

Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.