Cosa prevede la normativa?
L’art. 588 comma 1 c.c. fonda la distinzione tra istituzione di erede e legato su un criterio oggettivo: la prima ha ad oggetto un’universalità o una quota dei beni del testatore, il secondo è quello che non abbia tale oggetto. L'art. 588 comma 2 c.c. precisa però che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. In altri termini tale disposizione impone all'interprete di non fermarsi alle espressioni letterali utilizzate dal testatoree all'indicazione di beni determinati da parte di quest’ultimo.Quando si configura un legatario?
In base a quanto descritto, dunque, si avrà un legato soltanto se i beni determinati sono stati attribuiti nella loro individualità.Quando, invece, si configura un erede universale?
Se il testatore, di contro, abbia inteso attribuire beni determinati come quota dell’intero patrimonio, allora si avrà un’istituzione di erede (che viene detta, in questo caso, institutio ex re certa).Ecco un esempio
Immaginiamo un testatore che lascia in testamento due unici immobili in legato singolarmente ai propri nipoti. In questo caso, anche se utilizza il termine di "legato", la donazione dell'interezza del patrimonio trasforma i due legatari in eredi universali. Proseguendo, per determinare se l’attribuzione dei beni determinati integri un legato o un’istituzione di erede ex re certa occorrerà, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, condurre un’indagine sia di carattere oggettivo (riferita al contenuto dell’atto) che soggettivo (riferita alle intenzioni del testatore), la quale è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La riconosciuta possibilità di istituire un soggetto erede, per una quota determinata in base al valore di uno o più beni rispetto all'intero patrimonio, ha suscitato dibattiti in dottrina su alcune questioni:- il rapporto tra institutio ex re certa e i beni non inclusi nel testamento;
- il rapporto tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore;
- la sorte dei beni oggetto di institutio ex re certa nel caso in cui questi vengano dal testatore alienati dopo la redazione del testamento.
- l'art.686 c.c. (che preveda la revoca tacita del legato in caso di successiva alienazione del bene che ne forma oggetto) è norma applicabile solamente ai legati, non essendo applicabile analogamente all'ipotesi in cui sia alienato un bene oggetto di istituto ex re certa dopo la redazione del testamento;
- ciò nonostante, nel caso in cui venga alienato un bene che formava oggetto di institutio ex re certa, la disposizione testamentaria in questione può considerarsi comunque revocata in virtù della stessa natura di tale istituto, una volta che la fuoriuscita del bene dal patrimonio del testatore stravolga del tutto l’assetto tenuto a mente da quest’ultimo per il tempo successivo alla sua morte.
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