L'agente postale, che non ha funzione di pubblico ufficiale, potrà, per tutto il mese di giugno, immettere direttamente nella cassetta delle lettere e senza raccogliere la firma del destinatario o di un qualunque addetto alla sua ricezione, tutti gli atti tributari, sia di accertamento che di riscossione. E certificare di avere trovato in sede il destinatario o un suo legittimato quando, in effetti, ciò potrebbe non essere veritiero e, comunque, non provabile a posteriori dal contribuente.
Con l'articolo 67 del DL 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Cura Italia), il legislatore ha sospeso le attività di accertamento, liquidazione e di riscossione degli uffici impositori prevedendo il 1° giugno 2020 quale termine della loro ripresa. Il primo periodo dell'art. 67, che prevede la sospensione di tali attività erariali, deve coordinarsi necessariamente con l'art 108 del medesimo DL laddove è previsto che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 (…) per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati (…) nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890 (…) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro».
Ora, se da un lato è meritoria la tutela degli addetti alla notifica tenuto conto della grave emergenza, ciò andrebbe certamente a discapito dei contribuenti che potrebbero non venire effettivamente a conoscenza della notifica degli atti.
Tale coordinamento di norme rappresenta, inoltre, una vera e propria deroga alle norme di cui alla legge 890/1982 nonché a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge 212/2000) laddove all'articolo 6 statuisce che l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Tale modus operandi di notifica potrebbe, altresì, determinare incertezze in merito al dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza delle imposte nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
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