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Nuovo colpo basso del Fisco per la notifica delle Cartelle Esattoriali?

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Nuovo colpo basso del Fisco per la notifica delle Cartelle Esattoriali?

Atti tributari nella cassetta delle lettere!

L'agente postale, che non ha funzione di pubblico ufficiale, potrà, per tutto il mese di giugno, immettere direttamente nella cassetta delle lettere e senza raccogliere la firma del destinatario o di un qualunque addetto alla sua ricezione, tutti gli atti tributari, sia di accertamento che di riscossione. E certificare di avere trovato in sede il destinatario o un suo legittimato quando, in effetti, ciò potrebbe non essere veritiero e, comunque, non provabile a posteriori dal contribuente. Con l'articolo 67 del DL 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Cura Italia), il legislatore ha sospeso le attività di accertamento, liquidazione e di riscossione degli uffici impositori prevedendo il 1° giugno 2020 quale termine della loro ripresa. Il primo periodo dell'art. 67, che prevede la sospensione di tali attività erariali, deve coordinarsi necessariamente con l'art 108 del medesimo DL laddove è previsto che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 (…) per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati (…) nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890 (…) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro». Ora, se da un lato è meritoria la tutela degli addetti alla notifica tenuto conto della grave emergenza, ciò andrebbe certamente a discapito dei contribuenti che potrebbero non venire effettivamente a conoscenza della notifica degli atti. Tale coordinamento di norme rappresenta, inoltre, una vera e propria deroga alle norme di cui alla legge 890/1982 nonché a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge 212/2000) laddove all'articolo 6 statuisce che l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tale modus operandi di notifica potrebbe, altresì, determinare incertezze in merito al dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza delle imposte nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
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