Come avvenuto nel corso del 2019, l'anno 2020 si apre con gli stessi scenari, dove la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate escludendo l'assoggettabilità dell'apporto dei beni immobili in Trust ad imposizione ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Con l'ordinanza n.2897 del 7 febbraio 2020 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire quanto anzidetto, confermando quanto consolidato nel 2019 ed affermando a gran voce che l'apporto dei beni in Trust, essendo un'attribuzione temporanea e vincolata alla gestione e amministrazione dei beni in vista della futura attribuzione ai beneficiari, non genera arricchimento in favore del Trustee e, pertanto, non può essere considerato manifestazione di capacità contributiva.
L'atto di dotazione del Trust è assoggettabile all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Per essere ancora più precisi possiamo aggiungere che l'atto di dotazione del Trust non è soggetto all'imposta di donazione e successione fino a quando non si verifica il reale arricchimento dei beneficiari.
Quindi, attendendo la circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca ai suoi funzionari cosa sia un apporto dei beni in Trust, rimaniamo speranzosi che qualche alto dirigente dell'Agenzia delle Entrata legga le innumerevoli sentenze sul tema e che si attivi in merito, prima che qualche dirigente venga richiamato per danno erariale.