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Agevolazione ACE spesso trascurata da Imprese Individuali, S.n.c., S.a.s. in contabilità ordinaria

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Agevolazione ACE spesso trascurata da Imprese Individuali, S.n.c., S.a.s. in contabilità ordinaria
L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione, disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 03/08/2017, che consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto. L’agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e reintrodotta con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge 160/2019) con decorrenza dal periodo d’imposta 2019. L’ACE è pertanto una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio, realizzati a partire dal 2011 (1,3% per il periodo d’imposta 2019). Tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, oltre alle società di capitali e gli enti commerciali, rientrano anche gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice purché in regime di contabilità ordinaria (per natura o per opzione). Ai sensi dell’art. 8 del DM 03/08/2017, la base ACE per quest’ultimi è rappresentata dalla somma algebrica (ove positiva) tra i seguenti tre valori:
  • (+) una componente fissa data dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010, entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio;
  • (+) una componente variabile data dagli incrementi netti del capitale proprio registrati dal 01/01/2016, calcolati secondo le regole delle società di capitali;
  • (-) i prelievi di utili e in genere tutte le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci o imprenditore a qualsiasi titolo.
Anche in capo ai soggetti IRPEF si rendono applicabili le riduzioni della base ACE relative agli investimenti in titoli e valori mobiliari e alle clausole anti-abuso. L’agevolazione fiscale in oggetto è largamente diffusa nell’ambito delle società di capitali, spesso dimenticata, invece, relativamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria. Se rientri tra i soggetti beneficiari dell’ACE, ma non ne hai beneficiato in sede di calcolo delle imposte relative all'esercizio 2019 o anche relativamente agli esercizi precedenti, anche se già dichiarati, contattaci per stimare il quantum dell’agevolazione fiscale di cui potresti beneficiare.
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