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Decreto Rilancio: nuove Sospensioni di Versamenti, ma con una babele di termini

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Decreto Rilancio: nuove Sospensioni di Versamenti, ma con una babele di termini
Il Decreto Rilancio, oltre ad aver introdotto diverse misure di sostegno per imprese e famiglie, prevede anche una sezione dedicata alle misure di carattere fiscale. In particolare, il Decreto Rilancio è intervenuto anche in tema di sospensione dei versamenti derivanti da atti impositivi, in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio. Occorre ricordare, infatti, che i diversi decreti-legge già in vigore (i.e., Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità) hanno previsto la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, i pagamenti in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio sono stati in un primo momento prorogati al 30 giugno dal Decreto Cura Italia; ora invece il Decreto Rilancio ha esteso ulteriormente il periodo di sospensione fino al 31 agosto, con proroga dei versamenti al 30 settembre. Altro ambito su cui è intervenuto il Decreto Rilancio, è la proroga dei versamenti derivanti da avvisi bonari. Questi atti, infatti, erano stati in un primo momento del tutto esclusi da qualsiasi forma di sospensione. In sostanza, tutti quei contribuenti che si sono visti recapitare un avviso bonario prima del lockdown, hanno dovuto comunque provvedere al versamento, per godere della riduzione sanzionatoria, pur nel difficile periodo che stiamo vivendo. Per fortuna è intervenuto il legislatore che ha riconosciuto una rimessione in termini per quei contribuenti destinatari di avvisi bonari in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio. Per questi atti, i contribuenti che ancora non lo abbiano fatto, potranno procedere al versamento entro il 16 settembre prossimo e il versamento potrà essere suddiviso anche in 4 rate mensili di pari importo. Lo stesso termine del 16 settembre, inoltre, sempre dopo il Decreto Rilancio, vale anche per le rate derivanti da atti di accertamento con adesione, conciliazioni e mediazioni, in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio. Entro il 16 settembre, poi, i contribuenti potranno impugnare gli avvisi di accertamento i cui termini di impugnazione scadono entro il 31 maggio. Sul punto, però, serve grande attenzione. La proroga al 16 settembre vale solo per gli atti che scadono (considerando la sospensione dei termini per via del Coronavirus) entro il 31 maggio; se con la sospensione dei termini, invece, la scadenza per l’impugnazione cade in giugno, la proroga a settembre non può valere. Gli avvisi interessati da questa babele di termini sono quelli notificati nei primi due mesi del 2020. Si consiglia, quindi, a tutti quei contribuenti che abbiano ricevuto atti dall'Agenzia delle Entrate a inizio anno, di analizzare attentamente (con l’aiuto di un professionista) quali siano i termini corretti entro cui contestare quanto accertato dal Fisco; ogni errore sul punto può costare carissimo!
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