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Il Fondo Patrimoniale post Rilascio di Garanzia: rischi e tutele

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Il Fondo Patrimoniale post Rilascio di Garanzia: rischi e tutele
Sempre più spesso mi trovo d'avanti ad imprenditori che, dietro consiglio dei propri consulenti, mi chiedono se sia legale costituire un Fondo Patrimoniale a tutela dei beni della famiglia dopo che hanno rilasciato una fideiussione a tutela di un obbligazione sociale. Innanzitutto ricordiamo che il Fondo Patrimoniale è uno strumento giuridico disciplinato dall'articolo 167 e seguenti del Codice Civile attraverso il quale i coniugi, oppure un terzo, destinano determinati beni (alcuni o tutti) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni che vengono conferiti nel Fondo Patrimoniale creano un patrimonio separato, soggetto ad un vincolo di destinazione (bisogni della famiglia) ed aggredibile dai terzi soltanto in casi particolari. Trattandosi di uno strumento giuridico molto delicato, è importante rivolgersi ad un Consulente Patrimoniale e non al semplice notaio.

Ma cosa si intende per bisogni della famiglia?

I bisogni sono sostentamento, vitto, vestiario, abitazione, educazione, istruzione della prole, cure mediche, vacanze e tutto ciò che è attinente al mantenimento del benessere materiale e spirituale della famiglia e del potenziamento delle sue capacità lavorative. Fatta questa premessa, si pensi adesso allo scenario che mi ha spinto a scrivere questo articolo: un padre di famiglia, imprenditore ed amministratore di una società che, al fine di garantire un contratto aziendale, rilascia una fideiussione bancaria a garanzia della buona esecuzione del contratto aziendale. Il padre di famiglia, dopo la firma, si rende conto che, nel caso il contratto non sia rispettato, l'intero patrimonio potrebbe essere aggredito dalla banca per il recupero della fideiussione bancaria utilizzata in favore del creditore, quindi va dal suo commercialista che gli consiglia di istituire un Fondo Patrimoniale ai sensi dell'Articolo 167 del codice civile.

Quali sono le azioni che i creditori possono esperire per aggredire, con azioni esecutive, i beni inclusi nel patrimonio?

Azione Revocatoria in base all'articolo 2901 del Codice Civile. Innanzitutto va ricordato che l'articolo 170 del Codice Civile prevede che «i creditori possono esperire azioni esecutive sui beni inclusi nel fondo patrimoniale e sui relativi frutti solo per debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o, in alternativa, per i debiti contratti per scopi estranei a detti bisogni, ove i creditori abbiamo ignorato tale estraneità». Quindi, nel caso in cui la garanzia fideiussoria venga escussa a fronte dell'inadempimento contrattuale, la banca agirà di regresso verso la società; nel caso di incapienza, si rivolgerà all'imprenditore che ha sottoscritto la fideiussione; infine, se incapiente quest'ultimo con il proprio patrimonio, si vedrà costretta ad attivare un'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile. Infatti tale revocatoria è dichiarata facilmente inefficace soprattutto quando è a titolo gratuito, come in questo caso il Fondo Patrimoniale. Ricordiamo che il termine per l'atto di revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile è di 5 anni, trascorsi i quali non è più esperibile. La costituzione del Fondo Patrimoniale è valida a partire dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio. Pochi sanno che esistono altre forme di tutela del credito, più flessibili e versatili, come previsto dall'articolo 2929 bis del Codice Civile in base al quale il creditore munito di titolo esecutivo «che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto».

In questo caso quali sono le difese dell'imprenditore?

Al fine di contrastare l'azione del creditore ai sensi dell'articolo 2929 bis del Codice Civile sarà necessario invocare l'articolo 170 del Codice Civile, fornendo prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità del debito, che è di natura aziendale e non familiare. A questo riguardo ci viene incontro l'ordinanza della Corte di Cassazione n.5369 del 27 febbraio 2020 che, come riportato in un precedente articolo, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate rigettando l'iscrizione di ipoteca sui beni nel Fondo Patrimoniale perché il debito del contribuente era inerente una partecipazione e non ai bisogni della famiglia. Naturalmente il tutto supportato da prova documentale. Ovviamente il caso sarebbe stato ben diverso se il debito fosse stato imputabile all'imprenditore come impresa individuale o come lavoratore autonomo. Per concludere, il Fondo Patrimoniale è indubbiamente uno strumento giuridico efficace ma molto complesso; si ribadisce quanto sia opportuno, quindi, rivolgersi ad un Consulente Patrimoniale e non fermarsi alla figura del notaio che, nella maggior parte dei casi, si servirà di un modello base sul quale vi farà porre una firma. Inoltre esistono diversi istituti e rapporti giuridici che possono tutelare la famiglia, che vanno selezionati a seconda dei casi specifici, configurati correttamente e formalizzati nei tempi previsti.
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