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Residenza Fiscale delle Persone Fisiche: la normativa italiana

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Residenza Fiscale delle Persone Fisiche: la normativa italiana
Sempre più contribuenti mi contattano dall'estero per diverse necessità sulla individuazione della propria residenza fiscale. È bene ricordare che, per stabilire se un soggetto possa essere considerato o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato Italiano, bisogna far riferimento sia alla norma interna (Articolo 2 del TUIR) che alla norma convenzionale (cd. Convenzione contro le doppie imposizioni), laddove esistente, stipulata dall’Italia con l’altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.

In questo articolo ci occuperemo del concetto di residenza secondo la normativa italiana.

In base all'art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (per un periodo di almeno 183 giorni, 184 giorni per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • non sono iscritti nelle anagrafi, ma hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del Codice Civile;
  • non sono iscritti nelle anagrafi ma hanno nello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del Codice Civile.

Anagrafe della popolazione residente

L’iscrizione all’anagrafe è organizzata su base territoriale; ogni Comune deve tenere l’anagrafe della popolazione, sia dei cittadini residenti in Italia (APR) che di quelli residenti all’estero (AIRE). I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per aver successivamente acquisito la cittadinanza italiana a qualsiasi titolo, sono obbligati ad iscriversi all’AIRE. A contrariis, non devono iscriversi all’AIRE le persone fisiche che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno ed i lavoratori stagionali. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria per fare valere il trasferimento della residenza, ma tuttavia non sufficiente, in quanto non devono essere verificati gli altri due criteri, ossia il criterio del domicilio e della residenza nel territorio dello Stato.

Domicilio

L’articolo 43 comma 1 cod. civ. definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui questa ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Tra gli indicatori che possono essere considerati “significativi” del mantenimento di un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano ci sono la disponibilità di un’abitazione permanente, presenza della famiglia, sostenimento di spese alberghiere e per utenze.

Residenza

L’articolo 43 comma 2 cod. civ., invece, stabilisce che la residenza di un soggetto è nel luogo della dimora abituale. Al fine dell’applicazione dell’art. 2, comma 2 TUIR è dunque necessario e sufficiente che sia verificato uno solo dei suddetti requisiti per essere considerati fiscalmente residenti in Italia per l’intero periodo di imposta (salva diversa previsione contenuta in alcune Convenzioni che prevedono il frazionamento del periodo di imposta) e, quindi, per l’applicazione dell’imposizione italiana sul reddito ovunque prodotto, anche fuori dal territorio dello Stato (cd. principio world wide taxation). Se sei Italiano e lavori o produci un reddito in uno Stato estero e non ti sei iscritto all’AIRE o nel caso in cui il tuo domicilio o la tua residenza possano essere considerate in Italia, contattaci senza impegno per un’analisi della tua posizione fiscale.
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