Per stabilire se un soggetto possa essere considerato o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato Italiano, bisogna far riferimento sia alla norma interna (Articolo 2 del TUIR) che alla norma convenzionale (cd. Convenzione contro le Doppie Imposizioni), laddove esistente, stipulata dall’Italia con l’altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.
Dopo esserci occupati del concetto di residenza secondo la normativa italiana nel precedente articolo, oggi ci occuperemo del concetto di residenza secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le norme convenzionali, se esistenti, prevalgono sulle norme interne.
L’Italia ha sottoscritto convenzioni contro le doppie imposizioni con circa 100 Paesi, la maggior parte delle quali conformi al modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Nel caso in cui un soggetto risulti, in base alla legislazione degli Stati contraenti, residente in entrambi gli Stati, si applica l’art. 4 paragrafo 2 del modello OCSE per stabilire in quale del due Stati il soggetto debba essere considerato residente (cd. tie-breaker rules).
I criteri elencati dall’art. 4 paragrafo 2 del modello OCSE per la definizione della residenza fiscale sono nell’ordine:
Il suddetto ordine è un ordine di priorità; il conflitto di residenza, pertanto, si dirime non appena uno dei test ottiene un risultato positivo per uno dei due Paesi.
In base al primo criterio, la residenza coincide con il luogo in cui il contribuente possiede o dispone di un’abitazione permanente. La previsione in esame è sostanzialmente riconducibile al concetto di “residenza” ex art. 43 del Codice Civile.
Il centro degli interessi vitali corrisponde al luogo in cui le relazioni personali ed economiche dell’individuo sono più strette.
Il criterio di risoluzione del conflitto di residenza da verificare nel caso in cui non sia possibile determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha il proprio centro degli interessi vitali e, se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, è il luogo in cui il contribuente “soggiorna abitualmente”.
Al fine di individuazione della nazionalità la Convenzione fa espresso rinvio alla normativa interna dei Paesi.
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