A partire dal 1° luglio è entrato in vigore l’art. 5-ter, DLgs. 218/1997 che introduce il nuovo obbligo di “invito al contraddittorio” per tutti i contribuenti soggetti a controllo da parte del Fisco.
La nuova norma (in realtà già introdotta nell’aprile 2019, ma la cui entrata in vigore effettiva è avvenuta, come detto, a partire da luglio) introduce un procedimento di contraddittorio con il Fisco, applicabile specialmente al caso delle “verifiche a tavolino”, ovvero al caso di quelle verifiche fiscali che non vengono eseguite presso la sede dell’impresa.
In tali circostanze, secondo la nuova norma, l’accertamento tributario dovrà essere preceduto dalla notifica al contribuente di un “invito al contraddittorio”, strumentale alla definizione in adesione della pretesa; adesione che non potrà più essere effettuata dopo la notifica dell’accertamento.
Nell’invito al contraddittorio dovranno essere indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, le maggiori imposte accertabili e i motivi dell’accertamento.
Una volta ricevuto l’invito, il contribuente dovrà, preferibilmente con l’aiuto di un difensore, presentarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornendo chiarimenti sulla propria posizione fiscale e contestando, se del caso, quanto indicato nell’invito.
La risposta da parte del contribuente all’invito dell’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria; tuttavia, se il contribuente si presenta in ufficio e fornisce chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo, nel successivo avviso di accertamento, di spiegare le ragioni per cui non ha accolto le memorie difensive dell’impresa.
Viceversa, laddove l’Agenzia non abbia invitato il contribuente, contravvenendo all’obbligo di legge, il successivo accertamento potrà essere dichiarato nullo solo se il contribuente, a seguito di impugnazione davanti al giudice tributario, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
L’invito al contraddittorio, comunque, potrà legittimamente non essere inviato dall’Agenzia delle Entrate nei casi di fondato pericolo per la riscossione e nei casi di particolare urgenza (come nel caso di reiterate violazioni che possono costituire reati tributari).
Il nuovo invito al contraddittorio non deve essere notificato neppure quando sono già previste dalla legge altre ipotesi di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, come nel caso di accertamenti basati sugli studi di settore, di omessa comunicazione della comunicazione dati ai fini ISA, degli accertamenti sintetici o di quelli basati su contestazioni in tema di abuso del diritto.
Poi, nel caso di notifica dell’invito al contraddittorio a meno di 90 giorni dal termine di decadenza del potere impositivo, è previsto che il termine per l’emissione dell’avviso di accertamento venga automaticamente prorogato di 120 giorni; ad esempio, considerando la scadenza “naturale” per l’emissione dell’accertamento al 31 dicembre, se l’Agenzia notifica al contribuente l’invito al contraddittorio dopo il 1° ottobre (e quindi a meno di 90 giorni dalla scadenza naturale del potere accertativo), essa avrà ulteriori 120 giorni (fino, quindi, al 30 aprile dell’anno successivo), per emettere l’atto.
La norma è stata di recente commentata dall’Agenzia delle Entrate con una circolare (la numero 17/E del 22 giugno) che ha fornito alcuni chiarimenti, fra l’altro precisando che il nuovo obbligo di invito al contraddittorio non riguarda gli accertamenti in materia di imposte di registro o ipo-catastali.
A partire dal 1° luglio, insomma, è previsto un importante cambiamento nella procedura di accertamento dei tributi, caratterizzata ora da una maggior presenza del contribuente nella fase della verifica.
Questa maggior presenza del contribuente, tuttavia, non sarà priva di rischi e necessiterà di una grande attenzione da parte di imprese e consulenti nella scelta delle argomentazioni (e della documentazione) da consegnare all’Agenzia delle Entrate nel corso del contraddittorio, anche in ragione delle conseguenze sul successivo avviso di accertamento (contro il quale, tanto per iniziare, non potrà più essere proposta istanza di accertamento con adesione).
Il contraddittorio con l’Agenzia, infatti, sebbene avvenga prima della notifica dell’avviso di accertamento vero e proprio, rappresenterà una fase molto delicata in cui fisco e contribuente saranno chiamati a tentare di trovare un accordo che eviti un futuro contenzioso tributario.
In buona sostanza, l’invito al contraddittorio aprirà una vera e propria fase “ufficiale” di discussione con il Fisco, nella quale la presenza di un difensore qualificato sarà fondamentale, proprio in virtù delle preclusioni e delle limitazioni che potrebbero derivare da errori nella gestione della fase preliminare di verifica.