Con l’ordinanza n.13275 del 1° luglio 2020, la Cassazione respinge il ricorso di due imprenditori (marito e moglie) avverso l’Agenzia delle Entrate confermando le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, annullando l’atto di costituzione del Fondo Patrimoniale sull’immobile ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile.
L’articolo 2901 del codice civile in generale stabilisce che: «Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni».
La coppia di imprenditori, prima che l’Agenzia delle Entrate notificasse loro accertamenti per imposte non versate, ha pensato bene, probabilmente consigliata dal proprio consulente, di costituire un Fondo Patrimoniale al fine di tutelare il proprio immobile.
Il consulente, in questo caso, ha commesso un imperdonabile errore: l’applicabilità dell’articolo 2901 del codice civile permette al creditore Agenzia delle Entrate di richiedere inefficace la costituzione del Fondo Patrimoniale in quanto la nascita del debito erariale non corrisponde alla data della notifica della cartella di pagamento, bensì alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo, a tutti gli imprenditori, non mi stancherò mai di suggerire:
In conclusione, se non volete vedervi sottrarre i vostri beni a causa di una scelta imprenditoriale che non è andata per il verso giusto, è sempre buona cosa predisporre i giusti strumenti giuridici a tutela del proprio patrimonio.