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Il Trust Autodestinato e l’Imposta di Donazione

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Il Trust Autodestinato e l’Imposta di Donazione

Abbiamo affrontato, in precedenti articoli, gli aspetti legati a diverse tipologie di trust, come il trust per beneficiari e il trust di scopo, mentre oggi vedremo le caratteristiche principali del trust autodestinato.

Il trust autodestinato è quel trust istituito con beneficiario unico, o primo beneficiario, lo stesso disponente. Ad esempio, si definisce un trust come autodestinato nel caso di un professionista che decida di istituire tale trust indicando se stesso quale beneficiario, oppure quale primo beneficiario se stesso e, in caso di sua premorienza, beneficiari i figli o altri parenti prossimi.

Perché in Italia il trust autodestinato è sempre più richiesto?

Semplicemente perché con il maturare della consapevolezza del vantaggio di segregare il patrimonio personale dalle vicende professionali/aziendali, sempre più imprenditori, professionisti e gente comune, decidono ricorrere a questo strumento in giovane età oppure prima di intraprendere un’esperienza imprenditoriale quando ancora non vi siano figli tra gli eredi.

Cosa avviene ai fini delle imposte di donazione?

Nonostante l’Agenzia delle Entrate cerchi sempre di richiederne la tassazione, è bene sapere che la Cassazione, attraverso le sentenze numero 19167/2019, 16699/2019, 1131/2019, 10254/2020 e 10256/2020, ha ribadito che il trasferimento imponibile ai fini dell’imposta di donazione non è costituito né dall’atto istitutivo di trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto la base imponibile si forma soltanto all’atto di attribuzione finale del bene al beneficiario poiché in esso si manifesta una capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

Ricordiamo che l’articolo 53 della Costituzione dice: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.»

In conclusione, quindi, all’atto di attribuzione finale di trust possono sussistere i seguenti casi:

  1. attribuzione dei beni al disponente perché in vita: non sarà dovuto alcuna imposta;
  2. attribuzione dei beni agli eredi del disponente: sarà dovuta l’imposta tenendo conto delle franchigie e delle imposte previste dall’articolo 2 comma 48 del Decreto Legge n. 262 del 2006.
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