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Legittima la nomina di una Persona Giuridica quale Amministratore

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Legittima la nomina di una Persona Giuridica quale Amministratore

Quando si nomina l’amministratore di una società di capitali (ad esempio S.r.l. o S.p.A.) si sceglie solitamente una persona fisica; non tutti sanno, infatti, che è legittima la nomina anche di una persona giuridica quale amministratore.

La prassi e la giurisprudenza

Il Tribunale di Milano, sez. imprese, con la sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, si è da tempo positivamente espresso in merito alla possibilità di nominare, come amministratore di una società di capitali, una persona giuridica.

Di recente sul tema è ritornato il Tribunale di Roma, sez. imprese, con la sentenza emessa il 01 giugno 2020, n. 4339, che ha confermato l’ammissibilità del fenomeno dell’amministrazione di società da parte di altre persone giuridiche.

Anche la Commissione di elaborazione dei principi uniformi in tema di diritto societario del Consiglio Notarile di Milano, massima n. 100, ammette la legittimità della nomina dell’amministratore nella persona giuridica.

Dal punto di vista legislativo si ricorda che l’art. 47 del Regolamento Comunitario n. 2157/2001 al comma 1° recita che «lo statuto della Società Europea può prevedere che una società o altra entità giuridica sia membro di un organo», salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro della sede sociale della Società Europea applicabile alle società per azioni.

Rispetto al diritto italiano, quindi, si ricorda che con la riforma del diritto societario si è riconosciuta espressamente la figura della società amministratore di altra società in virtù degli articoli n. 2361, secondo comma (che dispone per le S.p.A.: «L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea»), n. 2542 c.c. e dell’art. 111-duodecies disp. att. c.c. (che prevede l’obbligo del bilancio consolidato «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’art. 2361, 2° c., siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata.»).

La giurisprudenza di merito è intervenuta, secondo la citata sentenza del Tribunale di Milano n. 3545/2017, specificando che: «è pienamente ammissibile la clausola statutaria di una S.r.l. che permette ai soci della stessa di nominare una società di capitali quale amministratore della società stessa».
In tal caso, ovviamente, l’amministratore persona giuridica dovrà individuare una persona fisica di propria fiducia che svolga, materialmente, i compiti propri della carica assunta.

Inoltre, secondo la citata sentenza: «in caso di compimento di atti di amministrazione pregiudizievoli per la società amministrata da una persona giuridica, dei relativi danni rispondono in solido la persona giuridica amministratrice e anche la persona fisica da questa incaricata del compimento degli atti di gestione della S.r.l. amministrata».

Tale soluzione giurisprudenziale è confermata anche dall’art. 5 del D.Lgs. 240/1991 (in attuazione del Regolamento 1985/2187/CEE in materia di Gruppo Europeo di interesse economico) secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore».

Dal canto suo il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4339/2020 ha ribadito che ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione.

Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore saranno perciò eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Secondo i giudici romani, la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore, costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Però non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore, e a tal fine si può individuare anche una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore.

Infine, la citata sentenza, chiarisce che la designazione della persona fisica, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è in qualunque momento modificabile.

Ciò detto, affinché sia possibile nominare un amministratore persona giuridica anziché persona fisica è importante indicare una clausola statutaria che preveda tale possibilità, anche se alcuni autorevoli studiosi ritengono che non sia ostativo non indicarlo. Infatti, come dichiarato da diversi autorevoli notai è legittima la nomina di un amministratore persona giuridica anche in mancanza di una specifica disposizione statutaria in quanto la legge non preclude la sua nomina.

Per le ragioni di cui sopra, le CCIAA procedono regolarmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese anche in mancanza di suddetta clausola statutaria.

Lo stesso Consiglio Notarile di Milano, attraverso la massima n. 100, legittima la clausola statutaria di S.p.A. o S.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche.

La Ratio

Essendo tale nomina non soggetta a vincoli del codice civile, l’indicazione statutaria risulta un esplicito atto di autonomia delle parti. Non è, quindi, necessaria la conferma statutaria per la sua legittimità.

Al contrario, potremmo argomentare che indicarlo nello statuto equivale a considerarla come mera ipotesi.

In conclusione

Il nostro ordinamento giuridico non preclude ad una persona giuridica di essere nominata amministratore di un altro ente collettivo; alle volte la prevede espressamente come nell’art. 5 del D.Lgs. 240/1991 che ha recepito la disciplina comunitaria in materia di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) mentre, per le società di persone, l’ammissibilità si ricava dal combinato disposto degli articoli n. 2361, comma 2, c.c. e n. 111-duodecies disp. att. c.c. che dispone l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime quando deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

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