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Titoli di Stato e successione: quale saldo conta davvero il giorno del decesso

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Titoli di Stato e successione: quale saldo conta davvero il giorno del decesso

Ci sono giornate che durano più di ventiquattro ore.

Il 22 aprile 2025, alle nove e trentaquattro del mattino, una banca esegue un ordine: acquisto di un Buono Ordinario del Tesoro sul conto di una cliente. È un’operazione ordinaria, di quelle che passano senza che nessuno ci pensi. Alle ventidue della stessa giornata, quella cliente muore.

L’operazione viene registrata sul conto due giorni dopo, il 24 aprile.

Da quel disallineamento di poche ore nasce una domanda che vale, per gli eredi, decine di migliaia di euro: quel BOT era già uscito dal conto quando si è aperta la successione, oppure no? E quindi: su quale saldo si calcola l’imposta?

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con l’interpello n. 131 del 25 giugno 2026. La conclusione è netta, ed è quella corretta.

Se stai leggendo con in mano una certificazione bancaria e un dubbio, questa storia parla di te più di quanto sembri.

Quanto vale davvero questa distinzione?

Prima di entrare nel merito conviene capire cosa c’è in gioco, perché il meccanismo interessa molte più famiglie di quanto il caso specifico faccia pensare.

Quando una persona muore, l’imposta di successione si calcola sull’attivo ereditario, cioè su tutto ciò che le apparteneva in quel momento. Il denaro sul conto corrente ci entra per intero. I titoli di Stato, invece, no: l’articolo 12, comma 1, lettera h) del Testo Unico sulle successioni e donazioni, il D.Lgs. 346/1990, li esclude espressamente dall’attivo ereditario, e fra questi rientrano i Buoni Ordinari del Tesoro. L’esclusione si estende, alle condizioni previste dalla norma, anche ai corrispondenti titoli del debito pubblico emessi da altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo: un dettaglio che interessa chi ha una parte del portafoglio all’estero.

Questa esclusione è una delle poche agevolazioni davvero generose del nostro sistema successorio, ed è anche il motivo per cui molti risparmiatori italiani, spesso senza saperlo con precisione, hanno una quota rilevante del patrimonio investita in titoli pubblici.

Ora il punto diventa evidente. Se l’acquisto del BOT si considera già perfezionato prima del decesso, quella somma è uscita dal conto corrente ed è diventata un titolo esente: non paga imposta. Se invece si considera perfezionato dopo, il denaro era ancora liquidità sul conto al momento della morte, entra per intero nell’attivo ereditario e l’imposta si paga.

Stessa giornata, stessi soldi, due conti completamente diversi.

Cosa avevano chiesto gli eredi?

Gli eredi hanno fatto la cosa giusta: invece di scegliere per conto proprio e sperare, hanno presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

La domanda era precisa. La base imponibile va determinata assumendo il saldo disponibile alla data del decesso, comprensivo degli effetti dell’acquisto del BOT, oppure il maggior saldo contabile che risulta dalla certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori, nella quale l’operazione non era ancora stata contabilmente regolata?

La certificazione di consistenza è il documento che la banca rilascia agli eredi e che fotografa la situazione dei rapporti alla data del decesso. È il documento su cui, nella pratica, quasi tutti si basano per compilare la dichiarazione di successione. Ed è proprio qui che nasce l’insidia: la certificazione riporta il saldo contabile, che in giornate come quella può raccontare una storia diversa da quella giuridica.

Conta l’esecuzione o conta la valuta?

L’Agenzia ha affermato un principio che, per come è motivato, va ben oltre il caso singolo.

Una precisazione doverosa prima di proseguire: la risposta a interpello vincola l’amministrazione finanziaria limitatamente alla questione oggetto dell’istanza e con esclusivo riferimento a chi l’ha presentata. Non è una circolare e non ha efficacia generale. È esattamente la ragione per cui l’interpello si presenta: chi vuole quella certezza per il proprio caso deve chiederla per sé. Detto questo, la motivazione indica con chiarezza come l’amministrazione legge la norma, ed è un’indicazione di cui tenere conto.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario devono essere considerate le somme giacenti sul conto corrente del defunto al momento del decesso, e per determinare quel saldo occorre tener conto delle operazioni attive e passive effettuate e perfezionatesi anteriormente al decesso.

Quando il defunto ha acquistato titoli di Stato prima di morire, assume quindi rilievo il saldo risultante alla data del perfezionamento dell’acquisto, cioè la data di esecuzione dell’ordine. Non rileva invece che la contabilizzazione da parte della banca sia avvenuta successivamente, con una data di valuta posteriore.

L’Agenzia arriva a questa conclusione richiamando la normativa e la prassi in materia di imposta di successione, con particolare riferimento al regime di esclusione dei titoli di Stato, e una pronuncia di merito che aveva già affermato lo stesso principio: la sentenza n. 953 del 15 novembre 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, secondo cui, ai fini della ricostruzione dei cespiti successori, non assume rilievo il momento della contabilizzazione dei titoli.

La conseguenza pratica è quella che gli eredi speravano: l’acquisto del titolo di Stato deve ritenersi perfezionato anteriormente alla morte, ed è irrilevante che la banca ne abbia curato la contabilizzazione soltanto dopo il decesso.

Che differenza c’è fra data di esecuzione e data di valuta?

Vale la pena fermarsi su due parole che nei rapporti bancari sembrano sinonimi e non lo sono affatto.

La data di esecuzione è il momento in cui l’operazione si perfeziona sul piano giuridico: l’ordine viene eseguito, il contratto si conclude, il titolo entra nel patrimonio dell’investitore. È il momento in cui, giuridicamente, qualcosa cambia davvero.

La data di valuta è il momento da cui l’operazione produce effetti sul calcolo degli interessi del conto. È una convenzione contabile che regola i rapporti fra banca e cliente, e nulla di più.

L’Agenzia ha detto, in sostanza, che il diritto tributario segue il piano giuridico e non quello contabile. La successiva annotazione sul conto corrente attiene esclusivamente al regolamento contabile del relativo controvalore, e questo non può spostare il perimetro dell’attivo ereditario.

È un principio di buon senso, e come tutti i principi di buon senso è utile che qualcuno lo metta per iscritto, perché nella pratica quotidiana chi compila una dichiarazione di successione tende a fidarsi del documento che ha in mano invece che del ragionamento.

Se stai leggendo perché hai una successione aperta e non sai da dove cominciare a mettere in fila i numeri, la mini-guida al Check-Up Patrimoniale ti aiuta a inquadrare le domande giuste prima ancora di parlare con un professionista. La trovi qui, è gratuita.

Cosa cambia se hai una successione aperta adesso?

Il principio ha una portata più ampia del BOT comprato la mattina del decesso, e questa è la parte che nella mia esperienza fa la differenza.

Le operazioni a ridosso del decesso vanno ricostruite una per una. Nei giorni intorno alla morte di una persona il conto corrente può registrare bonifici in partenza, addebiti di utenze, ordini di borsa, disinvestimenti, accrediti di pensione. Ognuna di queste voci ha una data di esecuzione e una data di valuta, e le due possono non coincidere. La certificazione bancaria non risolve la questione: la fotografa e basta.

La certificazione di consistenza non è un verdetto. È un documento di parte, redatto secondo la logica contabile della banca. Quando il saldo che riporta è diverso da quello giuridicamente corretto, l’erede può, e deve, ricostruire il saldo reale con la documentazione a supporto: contabili delle operazioni, estratti conto, conferme degli ordini eseguiti.

Vale in entrambe le direzioni. Lo stesso principio che qui ha avvantaggiato gli eredi può funzionare al contrario. Un accredito eseguito prima del decesso ma contabilizzato dopo entra comunque nell’attivo ereditario, anche se la certificazione non lo mostra. La coerenza è la migliore difesa in caso di controllo: non si può invocare la sostanza quando conviene e la forma quando conviene di più.

La documentazione va chiesta subito. Nella pratica, questo è il punto dove le famiglie perdono terreno. Chiedere alla banca le contabili di dettaglio a due anni dal decesso richiede settimane, a volte si paga, e ogni tanto la banca non ce la fa proprio. Chiederle nelle prime settimane è quasi sempre una formalità.

Cosa succede se ho già pagato di più?

Chiamiamo Giulia la protagonista, nome frutto della mia fantasia.

Il padre di Giulia muore a novembre. Sul conto ci sono duecentomila euro secondo la certificazione bancaria. Giulia, che vuole fare le cose per bene e in fretta, presenta la dichiarazione di successione su quel numero e paga l’imposta.

Sei mesi dopo, riordinando i documenti, trova la contabile di un ordine di acquisto di titoli di Stato per centoventimila euro, eseguito quattro giorni prima del decesso e regolato sul conto tre giorni dopo. Quei centoventimila euro erano già diventati titoli esenti quando il padre è mancato. Non dovevano entrare nell’attivo ereditario come liquidità.

Giulia ha pagato un’imposta su una base imponibile che non era quella corretta, e ha diritto a rimediare con una dichiarazione integrativa e un’istanza di rimborso.

Qui però c’è una scadenza, ed è la cosa più importante di questo paragrafo. Il rimborso dell’imposta di successione va chiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Lo prevede l’articolo 42 del D.Lgs. 346/1990. Chi si accorge dell’errore e se ne occupa con calma, magari rimandando di stagione in stagione, rischia di perdere il diritto per il solo passare del tempo.

Giulia, accorgendosene a sei mesi, è ampiamente nei termini. Le resta il tempo, l’assistenza di un professionista e quella sensazione poco piacevole di aver corso dietro a un errore evitabile.

Sarebbe bastata mezz’ora, all’inizio, per guardare le operazioni dell’ultima settimana.

Per approfondire

Il metodo per fare l’inventario di un patrimonio prima che serva, e non dopo, è al centro de Il Check-Up Patrimoniale: dove trovarlo. Sul conto corrente in fase di successione, e in particolare sulla cointestazione, ho scritto un articolo dedicato: Conto corrente cointestato: pro e contro in caso di decesso. Sui termini della dichiarazione di successione e su come si rimedia al ritardo: Dichiarazione di successione oltre i termini.

Perché questo va oltre i BOT?

C’è un’osservazione che l’Agenzia non fa, e che invece dico sempre ai miei clienti.

Questa risposta a interpello ha risolto bene una questione che non sarebbe dovuta nascere. È nata perché una famiglia si è trovata a ricostruire, dopo un lutto, decisioni finanziarie che non aveva preso e che nessuno le aveva spiegato.

L’esclusione dei titoli di Stato dall’attivo ereditario è nota da decenni, ed è uno strumento di pianificazione legittimo e alla portata di chiunque. Chi la conosce può calibrare la composizione del proprio patrimonio con largo anticipo, in modo trasparente e senza costruzioni artificiose. Chi non la conosce si affida al caso, e a volte il caso lo aiuta di poche ore, come è successo qui.

Un discrimine però va detto, perché la storia che hai appena letto si presta a un fraintendimento. Una cosa è la scelta di investimento genuina, assunta dal titolare del patrimonio quando è nel pieno delle proprie facoltà e inserita in una strategia coerente nel tempo. Un’altra cosa sono le operazioni disposte nelle ultime ore, magari da terzi muniti di delega o procura, con l’unico scopo di spostare il perimetro dell’imponibile. Il primo terreno è solido. Il secondo è un terreno diverso, dove entrano in gioco la validità del mandato, la capacità del disponente e la valutazione complessiva dell’operazione: non è materia su cui improvvisare.

La differenza fra le due situazioni non è la fortuna. È l’esistenza di una fotografia aggiornata del proprio patrimonio, con l’indicazione di cosa entra e cosa non entra nell’asse ereditario, e la scelta consapevole di come tenerlo composto. È un lavoro che si fa una volta e si aggiorna ogni tanto, e che vale molto più del suo impegno. Lo stesso ragionamento, del resto, guida le scelte che riguardano le quote societarie e gli altri cespiti agevolati.

Se conosci qualcuno che sta affrontando una successione in questi mesi, mandagli questo articolo. Nella maggior parte dei casi il valore non sta nella norma che non conosceva, e sta invece nella settimana di tempo che ha ancora per chiedere alla banca i documenti giusti.

Vuoi ascoltare questo tema in formato podcast? Ne parlo anche in “Trust in Trust”, il podcast in cui affronto ogni settimana i temi della protezione e del passaggio del patrimonio. Ascoltalo su Spotify · YouTube

Se hai una successione aperta e la certificazione bancaria non ti convince, oppure se vuoi capire come è composto oggi il patrimonio che un giorno passerà alla tua famiglia e quanta parte di quello entrerà davvero nell’asse ereditario, puoi prenotare una consulenza: partiamo da una ricostruzione ordinata della situazione reale. Trovi il calendario qui. E se preferisci restare in ascolto ancora un po’, ogni settimana mando ai miei lettori un aggiornamento su successioni, trust e protezione del patrimonio: ci si iscrive da qui.


Le considerazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto, che va sempre condotta con un professionista abilitato.

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