
C’è una domanda che mi arriva quasi sempre nella stessa forma, e quasi sempre a bassa voce, come se contenesse un’ammissione di debolezza.
«E se un domani volessi tornare indietro? Se le cose cambiassero, se i figli non fossero pronti, se servisse rimettere tutto com’era. Quanto mi costerebbe?»
Dietro quella domanda c’è la paura che tiene ferme più persone di quante immagini: la sensazione che istituire un trust sia una porta a senso unico, e che l’eventuale ritorno abbia un prezzo fiscale capace di rendere la scelta irreversibile nei fatti anche quando non lo è nel diritto.
Nel giro di pochi giorni, a luglio, sono arrivate due risposte che dicono la stessa cosa: quel ritorno è fiscalmente neutro. Una viene dalla Corte di Cassazione, l’altra dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’ordinanza n. 23873 del 22 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha affrontato in modo organico la rilevanza, ai fini delle imposte indirette, del trasferimento al disponente del fondo in trust. È quella che in gergo si chiama retrocessione: i beni che erano stati conferiti al trustee tornano nel patrimonio di chi li aveva conferiti.
Il principio affermato è che la retrocessione al disponente del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale nel tributo successorio e donativo. Mancano infatti gli elementi costitutivi dell’imposta, rappresentati dalla liberalità e dal concreto arricchimento gratuito da parte di soggetti terzi diversi dal disponente.
Pochi giorni prima, con la risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate era arrivata alla stessa conclusione esaminando un caso in cui il patrimonio ritrasferito al disponente si era incrementato di valore nel tempo. Anche in quella situazione, ha chiarito l’Agenzia, la retrocessione resta irrilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Due strade diverse, stessa destinazione. È una convergenza rara, e per chi lavora con i trust vale più di molte circolari.
Per capire perché questa conclusione è corretta, e non un favore fatto a qualcuno, conviene tornare alla domanda più elementare: che cosa tassa, esattamente, l’imposta sulle successioni e donazioni?
Tassa un arricchimento. Non un movimento di beni, non un atto notarile, non un passaggio di intestazione: un arricchimento gratuito, che si verifica quando un soggetto riceve qualcosa senza dare nulla in cambio e il suo patrimonio, per effetto di quel trasferimento, diventa più grande di prima.
È la manifestazione di capacità contributiva che giustifica il prelievo. Senza quella, il tributo non ha oggetto.
Ora applichiamolo alla retrocessione. Il disponente aveva quei beni. Li ha trasferiti al trustee. Il trustee glieli restituisce. Alla fine del giro il disponente ha quello che aveva all’inizio: non si è arricchito di nulla che non fosse già suo. Non c’è alcun terzo che riceve, non c’è alcuna liberalità, non c’è alcun incremento patrimoniale gratuito.
Tassare quel movimento significherebbe tassare la restituzione di una cosa a chi già la possedeva. Che non è un’imposta sulle donazioni: è un’altra cosa, senza base nel presupposto del tributo.
L’ordinanza si riferisce, come nota la stessa Corte, ad accadimenti antecedenti all’introduzione dell’articolo 4-bis, e questo rende il suo esito ancora più significativo.
L’articolo 4-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, dispone che i trust e gli altri vincoli di destinazione «rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari», e che «l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari».
Fermati un attimo su quelle tre parole: arricchimenti gratuiti dei beneficiari. È esattamente il presupposto che abbiamo appena ricostruito, e il legislatore lo ha scritto in norma. Non è un dettaglio di stile: significa che il criterio per decidere se un movimento è tassabile non è la forma dell’atto, e nemmeno il momento in cui il patrimonio si sposta, ma la presenza di un arricchimento gratuito in capo a un beneficiario.
Da qui discende, per via interpretativa e in modo del tutto lineare, l’esclusione del disponente che riceve indietro ciò che era suo: nel suo patrimonio non si produce alcun arricchimento gratuito, e quindi il presupposto non si integra. La conclusione non è scritta in queste parole nel testo dell’articolo: è la conseguenza necessaria del criterio che l’articolo stabilisce.
La norma ha fissato un criterio che mancava, dopo anni di orientamenti alterni sul momento impositivo del conferimento in trust. Restano aperte diverse questioni applicative, dai trust esteri all’ipotesi di beneficiari non ancora individuati, dalla determinazione di aliquote e franchigie al momento dell’attribuzione all’opzione per il versamento anticipato: chi ha un trust in essere farà bene a valutarle una per una con il proprio consulente.
Una precisazione sui tempi, perché conta: le nuove regole si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito posti in essere a partire dal 1 gennaio 2025.
Il che significa che il principio affermato dalla Cassazione per il passato trova, per il futuro, un appoggio esplicito nel testo di legge. Chi istituisce un trust oggi si muove su un terreno molto più definito di chi lo ha fatto dieci anni fa.
Vale la pena ricordare che questa architettura è coerente con l’impianto che il legislatore ha costruito dal 2024 in avanti, dopo anni in cui l’amministrazione finanziaria aveva progressivamente cambiato posizione sulla tassazione del trust, passando dalla tassazione in entrata a quella in uscita.
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Questa è l’obiezione più intelligente, ed è quella che l’Agenzia delle Entrate ha affrontato di petto nella risposta di luglio.
Il fondo in trust non è una fotografia immobile. Nel tempo si modifica: può essere oggetto di dismissioni e reinvestimenti, i beni possono essere venduti e sostituiti, e il valore complessivo può crescere o ridursi rispetto a quello che avevano i beni e i diritti al momento del trasferimento dal disponente al trustee.
Se il disponente conferisce immobili per un milione e quindici anni dopo se ne vede restituire un milione e trecentomila, ha ricevuto indietro trecentomila euro in più di quello che aveva dato. Non è un arricchimento?
La risposta è no, e la ragione è di nuovo il presupposto dell’imposta. L’incremento di valore del fondo in trust non è una liberalità e non proviene da un terzo che si spoglia di qualcosa a favore del disponente: è il risultato della gestione di un patrimonio che, nella logica del tributo successorio, non ha mai smesso di essere destinato a tornare a chi lo aveva conferito. Nessuno ha donato nulla. Il valore si è mosso da solo, come si muove il valore di qualunque investimento.
Questo non significa che l’incremento sia fiscalmente invisibile in assoluto. Significa che non è materia di imposta sulle successioni e donazioni.
E qui va detta con chiarezza una cosa che vale per tutto l’articolo: la neutralità di cui stiamo parlando riguarda un tributo, non tutti. Le imposte sui redditi seguono regole proprie e vanno valutate separatamente, caso per caso. Se poi la retrocessione ha per oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale restano dovute secondo le regole ordinarie: la neutralità ai fini del tributo successorio e donativo non le travolge. Sono punti tecnici su cui vale sempre la pena farsi assistere prima di firmare, perché è proprio lì che nascono le sorprese.
C’è un ultimo passaggio, ed è quello che nella pratica cambia la vita a molte famiglie.
Le stesse ragioni per cui è neutrale la retrocessione portano ad affermare che sono neutrali, e quindi non soggetti a imposta sulle donazioni, anche l’impiego o l’attribuzione del patrimonio in trust nell’interesse o a favore del disponente che sia anche beneficiario del trust.
Pensa al caso più umano che ci sia. Una persona trasferisce una parte del proprio patrimonio al trustee perché lo impieghi a suo favore nel momento in cui, diventata anziana o colpita da una malattia, non fosse più in grado di badare a se stessa. E perché, quando lei non ci sarà più, il residuo vada a chi ha indicato.
È uno degli usi più nobili e meno raccontati di questo strumento: non la protezione dai creditori, non l’ottimizzazione fiscale, ma la costruzione di un sistema che si prende cura di te quando tu non puoi più farlo. Un trust autodestinato, in cui il disponente è anche beneficiario, e in cui il trustee ha il compito di provvedere alle sue esigenze secondo istruzioni scritte quando era pienamente lucido.
Sapere che le somme erogate a suo favore in quella fase non scontano l’imposta di donazione toglie di mezzo l’obiezione fiscale che per anni ha frenato questa scelta.
Con un’avvertenza che va data proprio qui, perché è qui che serve: il trust in cui il disponente è anche beneficiario è, per sua natura, la configurazione in cui il rischio di essere qualificato come struttura interposta è più alto. Più il disponente conserva un ruolo, più diventa importante che i poteri del trustee siano reali e che la gestione lo dimostri. È un tema che riguarda soprattutto le imposte sui redditi, e che va presidiato nella progettazione, non dopo.
Per approfondire
Il funzionamento del trust dalla nascita allo scioglimento è trattato per esteso in Il Trust a Chiare Lettere: dove trovarlo. Sui limiti oltre i quali un trust smette di essere riconosciuto ho scritto un articolo dedicato: Trust nullo, trust interposto e sham trust: qual è la differenza. Sul percorso che ha portato dalla tassazione in entrata a quella in uscita: Trust, è arrivato il momento del cambiamento
Adesso la parte che nessuno ha voglia di leggere e che io scrivo comunque, perché è quella che protegge davvero.
La neutralità fiscale della retrocessione non trasforma il trust in un contenitore da aprire e chiudere a piacimento. Un trust che nasce già con l’idea che tanto si può sempre tornare indietro, e in cui il disponente conserva di fatto il controllo su ogni decisione, rischia di non essere un trust: rischia di essere una struttura interposta, cioè una scatola che per il fisco non ha vita propria. E in quel caso l’amministrazione guarda attraverso e tassa direttamente chi l’ha costruita.
La differenza fra un trust genuino con retrocessione legittima e una struttura fittizia non sta nell’esito, sta nel percorso. Sta nei poteri effettivi del trustee, nella serietà della segregazione, nella coerenza fra l’atto istitutivo e la gestione reale, nelle ragioni per cui si è arrivati allo scioglimento.
Chi progetta un trust pensando prima di tutto a come smontarlo sta preparando una porta girevole, e una porta girevole al primo controllo si vede. Chi lo progetta per la ragione giusta, e prevede in modo ordinato le vie d’uscita per l’ipotesi in cui la vita cambi, sta facendo esattamente quello che uno strumento serio deve permettere.
Una parte importante del lavoro che faccio consiste nel rimuovere paure che non hanno fondamento.
La paura dell’irreversibilità è una delle più diffuse e delle più costose, perché produce inerzia. Ho visto famiglie rimandare per anni una scelta di protezione che avrebbe messo in sicurezza una situazione concreta, perché nessuno le aveva rassicurate sul fatto che quella scelta, se le circostanze fossero cambiate, si poteva ripercorrere all’indietro senza essere puniti.
Adesso quella rassicurazione esiste, con il timbro della Corte di Cassazione e con quello dell’Agenzia delle Entrate, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.
Il trust resta uno strumento serio, che richiede una progettazione seria e un trustee che sappia fare il proprio mestiere. Semplicemente, oggi sappiamo con maggiore certezza che quella porta resta apribile anche dall’interno. E questo, per chi deve decidere se proteggere il patrimonio della propria famiglia, cambia il peso della decisione.
Se conosci un imprenditore o una famiglia che sta valutando un trust e si è fermata davanti al timore di non poter più tornare indietro, manda loro questo articolo: è esattamente la risposta che stavano aspettando.
Vuoi ascoltare questo tema in formato podcast? Ne parlo anche in “Trust in Trust”, il podcast in cui affronto ogni settimana i temi della protezione e del passaggio del patrimonio. Ascoltalo su Spotify · YouTube
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Le considerazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto, che va sempre condotta con un professionista abilitato.
