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Trust a favore di animali: Trust for Pets

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Trust a favore di animali: Trust for Pets

Secondo la normativa italiana un animale domestico (cane, gatto, canarino, cavallo ecc.), alla morte del proprio padrone, segue le sorti dell’eredità, entrando nel patrimonio dell’erede proprio come tutti gli altri beni mobili e immobili che appartenevano al defunto. L’erede, quindi, succede in quel dovere giuridico di protezione dell’animale che gravava sul proprio de cuius e dovrà, pertanto, continuare a nutrire e curare l’animale.

Questo significa che chiunque voglia assicurare il miglior futuro al proprio “amico peloso”, dovrà assicurarsi che i propri eredi avranno la voglia e i mezzi per occuparsi dell’amato animale.

Purtroppo la cronaca è piena di casi in cui l’animale domestico viene abbandonato dall'erede o, nel migliore di casi, viene ceduto a qualcuno che, per propria inclinazione personale, è meglio disposto ad accudire e curare un animale domestico.

Per poter gravare l’erede di un dovere di cura dell’animale che non sia solo morale, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di apporre un “modus (onere) a una disposizione testamentaria.
Infatti con essa il de cuius nel testamento può gravare l’erede o il legatario dell’obbligo di curarsi dell’animale e con la possibilità, in certi casi, di perdere il lascito in caso di inadempimento.

Nella pratica tale istituto è scarsamente utilizzato e, nel caso di specie, presenta l’indubbia criticità della individuazione del soggetto che possa costringere l’erede o il legatario ad adempiere il modus, e quindi ad occuparsi dell’animale come stabilito dal testatore.

La legge prevede che possa agire chiunque vi abbia interesse, ma, in concreto, a chi potrà interessare la salute di un animale?

Ecco le soluzioni adottate nel mondo dalle persone che amano i propri animali di compagnia.

Il Trust è l’istituto che meglio può tutelare l’interesse dell’animale a che sia rispettata la volontà del suo amorevole defunto padrone.

In Italia non esiste una legge sul trust, ma l’istituto è ormai pienamente riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985.

Lo schema del trust prevede che un soggetto, detto disponente (settlor), trasferisca la proprietà di alcuni suoi beni ad un fiduciario (trustee), affinché questi eserciti i relativi diritti secondo le indicazioni del disponente.
I beni trasferiti al trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono “segregati” al fine di realizzare lo scopo del trust.

Il disponente può altresì nominare un soggetto di controllo (guardian) che vigili sull'effettivo rispetto delle disposizioni del settlor da parte del trustee.

L’art. 6 della Convenzione dell’Aja stabilisce che il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente, per cui nel redigere il trust il professionista dovrà scegliere la legge di un Paese straniero che espressamente riconosce la possibilità di istituire trust a favore di animali.

Nel mondo anglosassone, ove il trust è conosciuto sin dal tempo delle Crociate, la materia del trust a favore di animali è regolata già da moltissimo tempo (Dog trust 1891, Cat Action Trust 1977, Parriot Trust).

Per il diritto inglese, un trust a favore di un animale individuato nominativamente rientra nella categoria del trust charitable e, come tale, in forza della rule against perpetuities, non potrà durare più di 21 anni dalla morte del disponente.

Molto più versatili e varie sono le legislazioni dei differenti Stati americani che, in molti casi, non prevedono alcun limite alla durata del trust e che disciplinano nel dettaglio la materia del trust a favore di animali individuati.

Pur trattandosi si legislazioni molto differenti le une dalle altre, possiamo ora richiamare alcune caratteristiche comuni:

  1. Non esistono trust per una singola tipologia di animali.
  2. L’animale deve essere vivo al momento dell’istituzione del trust.
  3. L’animale può anche non appartenere al disponente, ma deve essere individuato con il nome o anche attraverso tatuaggi.
  4. Nella maggior parte degli Stati il trust può durare per tutta la vita dell’animale e si estingue con la morte dello stesso.
  5. Il guardiano, che deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni del trust a favore dell'animale, se non è stato nominato nell'atto istitutivo, viene nominato dalla Corte.
  6. Il fondo conferito in trust deve essere obbligatoriamente utilizzato per la cura dell'animale.

Il nostro contributo e la nostra assistenza per il padrone che vuole istituire un trust a favore del proprio animale consistono nello scegliere la legislazione più adatta alle esigenze dell'amico fedele del disponente, scegliendo un trustee professionale che abbia la stessa propensione del disponente alla cura e al rispetto degli animali e, magari, prevedendo un guardiano professionale oppure un guardiano membro della sua famiglia.

Il disponente potrà anche stabilire che, alla morte dell’animale, quello che resta del fondo lasciato nel trust venga trasferito ai propri eredi, ad una associazione a tutela degli animali, oppure alla cura di altri animali della stessa razza o a chiunque altro. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle quote di legittima che la legge italiana prevede siano riservate a certe categorie di eredi e che neanche con il trust possono essere lese.

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