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La Notifica di un Accertamento esclude l’impresa dalla Gara d’Appalto

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La Notifica di un Accertamento esclude l’impresa dalla Gara d’Appalto

Mala tempora currunt per le imprese italiane. Colpa del Covid e del lockdown, certo, ma anche del nostro legislatore.
Dallo scorso 17 luglio, infatti, un’impresa può essere esclusa da una gara d’appalto indetta da un ente pubblico a causa della semplice notifica di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. È questo l’effetto della modifica all’art. 80, co. 4 del Codice degli Appalti pubblici (DLgs. 50/2016) apportata dal Decreto Semplificazioni (DL 76/2020).

Cosa prevedeva la legge

Prima del Decreto Semplificazioni, un’impresa poteva essere esclusa da una gara d’appalto indetta da un ente pubblico, solo in caso di irregolarità tributarie e contributive “gravi” e, soprattutto, “definitivamente accertate”.

Era (ed è) il caso, ad esempio, di un’impresa destinataria di un avviso di accertamento (o di un avviso di addebito INPS), di ammontare superiore ad euro 5 mila che, nonostante l’impugnazione, fosse confermato dal giudice tributario in via definitiva.
Prima della definitiva certezza sulla fondatezza della contestazione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, invece, nessuna esclusione poteva essere pronunciata e l’impresa aveva tutto il diritto di accedere alle gare d’appalto, in linea la presunzione di non colpevolezza scolpita nella nostra Costituzione.

Quali sono le nuove regole

Ora tutto cambia. Dallo scorso luglio, infatti, è sufficiente la semplice notifica di un atto tributario per escludere l’impresa dalla gara d’appalto. Neppure un’impugnazione davanti al giudice salva dalla tegola dell’esclusione; anche in tal caso, infatti, resta intatta per l’ente pubblico la facoltà di escludere l’impresa.

Un modo per accedere comunque alle gare d’appalto c’è ed è sanare la propria posizione con il Fisco, pagando quando richiesto dalle Entrate.
Insomma, questa norma introduce un meccanismo che sembra semplificare più che le gare d’appalto, la riscossione dei tributi richiesti dall’Amministrazione finanziaria, inserendo una sorta di “presunzione di evasione” in capo alle imprese, sulla cui legittimità costituzionale si nutre più che un dubbio (per usare un eufemismo).
Difatti — come ben sappiamo noi avvocati tributaristi — non tutti gli avvisi di accertamento sono legittimi e non tutti sono corretti; spesso capita che l’accertamento sia infondato o che la ripresa fiscale sia eccessiva e che l’impresa, difendendosi adeguatamente e nelle sedi opportune, sia in grado di dimostrare la correttezza del proprio operato o, quantomeno, sia in grado di ridurre, anche significativamente, le richieste del Fisco.

Ora tutto si fa più difficile perché ben potrebbe accadere che un imprenditore, pur di non perdere la possibilità di accedere ad un importante appalto pubblico, decida (o meglio, si veda costretto) ad ingoiare il rospo dell’avviso di accertamento, rinunciando a far valere le proprie (magari ottime) ragioni.
Il tutto, poi, in un momento storico — come ben sappiamo — in cui imprese ed imprenditori navigano in acque difficili, causa Covid e conseguenti perdite di commesse e incassi.

Insomma, un bel pasticcio che si auspica possa essere risolto a breve, magari tornando a mettere mano al citato art. 80, co. 4, del Codice degli Appalti.
Fino a quel momento, resta certo che noi avvocati tributaristi continueremo a lottare con gli imprenditori e le imprese per far valere, in ogni sede, le ragioni del buon diritto contro una norma di dubbia legittimità costituzionale, oltre che oggettivamente ingiusta.

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