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La Donazione Indiretta

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La Donazione Indiretta

Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto tecnico giuridico.
Per esempio, sono donazioni indirette: il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio.

Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione (che richiedono la stipula per atto pubblico alla presenza dei testimoni). Si applicano però alcune norme sostanziali, e in particolare quelle sulla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli e sulla riduzione per lesione della legittima.

L’esempio più frequente di donazione indiretta è sicuramente l’acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori. Secondo la giurisprudenza, l’intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell’immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio. Avviene spesso che il figlio non abbia un reddito sufficiente a giustificare l’investimento effettuato, quindi è meglio far risultare espressamente, di fronte al fisco, che i soldi provengono dai genitori.

Menzionare la provenienza del denaro può essere opportuno anche sotto il profilo successorio, per evitare di creare tra i figli disparità non desiderate (a meno che il beneficiario non sia figlio unico).

Novità legislativa sul piano fiscale

Dopo il ritorno dell’imposta sulle donazioni, oggi la legge prevede che le donazioni indirette siano tassate allo stesso modo delle donazioni vere e proprie. Fornire il denaro necessario all’acquisto di un bene equivale dunque a donare la stessa somma di denaro.

C’è, però, un’eccezione importante: è tornata applicabile, infatti, anche la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di donazione per le liberalità collegate al trasferimento di immobili o aziende (o costituzione di diritti reali sugli stessi beni), quando all’atto si applica l’imposta di registro proporzionale oppure l’IVA.

Questa esenzione è particolarmente significativa perché ci consente di far risultare espressamente, negli atti pubblici, la provenienza dai genitori (o da altri soggetti) del denaro impiegato per l’acquisto di beni da parte dei figli, senza dover sopportare costi aggiuntivi.

Come abbiamo visto, ciò risulta opportuno sia sotto il profilo successorio, quando l’acquirente non è figlio unico (perché viene fatto risultare chiaramente che il figlio beneficiario dovrà imputare il bene acquistato alla propria quota ereditaria), sia sotto il profilo delle imposte dirette, quando il figlio, come spesso avviene, non è dotato di redditi propri sufficienti a giustificare l’investimento effettuato. Per fare risultare la donazione indiretta è sufficiente che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga all’atto notarile.

Ricordiamo però che, secondo la giurisprudenza, se il figlio dichiara nell’atto di acquisto che il prezzo è stato pagato dai genitori, l’oggetto della donazione indiretta non è il denaro ma l’immobile acquistato. Dunque l’immobile non può considerarsi definitivamente entrato a far parte del patrimonio del figlio, perché l’eventuale revocazione della donazione indiretta avrebbe come oggetto l’immobile e non il denaro, e lo stesso avverrebbe in caso di riduzione della donazione indiretta per lesione della legittima: l’azione di restituzione avrebbe per oggetto l’immobile e non la somma di denaro impiegata per l’acquisto.

Sotto questo aspetto potrebbe allora essere preferibile stipulare separatamente una donazione diretta del denaro, cui faccia seguito l’acquisto dell’immobile da parte del figlio. Questa differenza di comportamento ha una sostanza molto importante in chiave successoria.

Chiarimento da parte della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto decisivo: le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta (sentenza n° 11496 del 12 maggio 2010).

Ciò significa che quando i beni oggetto di donazione indiretta saranno rivenduti, i terzi acquirenti non potranno essere coinvolti nelle eventuali richieste avanzate dagli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente a chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta, a differenza di quanto accade per le donazioni dirette che hanno per oggetto l’immobile.

Ma significa anche che la banca che concede un mutuo con iscrizione di ipoteca sul bene immobile oggetto di donazione indiretta non deve temere in alcun modo l’esercizio dell’azione di riduzione o di restituzione, e quindi può concedere tranquillamente il finanziamento senza correre alcun rischio.

La pronuncia della Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione coerente e di buon senso. Infatti le donazioni indirette non risultano necessariamente dall’atto notarile, e quindi può essere difficile, se non impossibile, verificarne la presenza. Come abbiamo visto, è consigliabile per varie ragioni far risultare dall’atto di acquisto che il prezzo della compravendita è stato pagato da un altro soggetto, ma anche se ciò non avviene ci troviamo comunque in presenza di una donazione indiretta, che i terzi non hanno la possibilità di rilevare, a differenza di quanto avviene per le donazioni dirette degli immobili.

Non sarebbe giusto, infatti, che il terzo acquirente possa essere danneggiato da un fatto che avrebbe anche potuto ignorare, pur comportandosi con la massima prudenza e diligenza.

Un ultimo aspetto da considerare, quando il figlio acquista un immobile utilizzando denaro dei genitori, riguarda l’applicazione dell’eventuale regime di comunione legale dell’acquirente. Quando il figlio che acquista l’immobile è sposato, e si trova in regime di comunione dei beni con il coniuge, ogni bene da lui acquistato diviene di proprietà comune. La legge, tuttavia, prevede espressamente alcune eccezioni, tra cui i beni ricevuti per donazione, che sono considerati beni personali e restano di proprietà esclusiva.

Se il genitori donano al figlio un immobile, questo resta sempre un bene personale.
Ma se il figlio lo acquista con il denaro dei genitori cosa succede?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’immobile oggetto di donazione, anche se indiretta, non rientra nella comunione legale, e rimane di proprietà personale ed esclusiva dell’acquirente (sentenza n° 15778/2000).

Ciò corrisponde, di solito, alla volontà dei genitori, che intendono beneficiare il proprio figlio. Rimane comunque la possibilità di intestare l’immobile a entrambi i coniugi, facendoli intervenire entrambi all’atto di acquisto.

Donazione nulla

Dopo aver definito la donazione indiretta, parlato delle novità di carattere fiscale e delle pronunce di Cassazione, concludiamo con l’analizzare le donazioni nulle.

Qualora la donazione di denaro fatta in vita dal de cuius sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l’erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata , a norma dell’art. 724, comma II, c.c. (Cass. Civ. Sez. II, sent. n° 20633 del 30 settembre 2014).

I casi sono numerosissimi in Italia. Come conseguenza si avrà la collazione.

Quindi la nullità della donazione comporta la qualificazione dell’importo donato come credito ereditario in favore dell’asse e a carico del soggetto al quale il denaro era stato attribuito.

Ne consegue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del comma II dell’art. 724 del codice civile, a meno che non l’abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito.

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