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Base imponibile dei gioielli in ottica successoria

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Base imponibile dei gioielli in ottica successoria

La vendita di beni d’arte ricevuti in donazione o successione rientra tra le attività amatoriali, così come la vendita di un bene d’arte autonomamente acquistato anni prima e rivenduto per acquistarne un altro al fine di avere una collezione d’arte più coerente. Tali operazioni di compravendita non generano reddito.

Si ricorda che l’articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 346/90 cita: si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che, da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, non risulti l’esistenza di un importo diverso.

Ai sensi dell’articolo 769 del codice di procedura civile, l’erede può richiedere una perizia dei beni d’arte oggetto di successione che ne stabilisca un valore differente, anche più alto, per determinarne una nuova base imponibile.

La legge 880 del 17 dicembre 1986 ha modificato l’articolo 8 del DPR 637 del 1972 aggiornando la precedente “presunzione assoluta” in “presunzione relativa” e rendendo efficace l’inventario analitico dei beni mobili caduti in eredità secondo le regole dettate dall’articolo 769 del codice procedura civile (vedi anche il suddetto articolo 9, comma 2, D.Lgs. 346/90).

L’amministrazione finanziaria nella R.M. n. 212/E-IV-9-238 del 1995 ha chiarito che l’inventario deve essere dettagliatamente analitico.

La base imponibile per il calcolo del valore dei beni previsti dell’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 346/90, cioè denaro, gioielli e mobilia, potrà quindi essere determinata secondo uno dei due diversi parametri:

  • il 10% del valore globale dell’asse ereditario indicato in dichiarazione di successione;
  • il valore di perizia analitica effettuata sui beni, in caso di scelta diversa.

Quale strada percorrere?
10% del valore oppure perizia analitica?

La scelta deve essere effettuata sulla base di quello che si voglia ottenere nel breve futuro.

Va considerato, infatti, che la vendita di beni ricevuti in donazione o successione non rientra nell’attività imprenditoriale dell’articolo 2082 del codice civile oppure nelle attività finalizzate alla speculazione dettate dall’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
Determinare un valore più basso comporterebbe un risparmio sulle imposte relative a successione o donazione; al contrario, un valore più alto “certificato” da una perizia comporta una capitalizzazione maggiore del patrimonio.

Questo è uno di quei casi in cui il supporto di un professionista aiuta la famiglia a fare la scelta giusta.

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